Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
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ORDINAMENTI DI GIUSTIZIA»
LXV.
Che il Gonfaloniere andando debbia avere seco de' berrovieri de' Priori con pavesi.
Ancora, che andando, tornando, e stando il detto Gonfaloninre debbia seco avere e tenere e menare venti de' berrovieri de' segnori Priori e del detto Gonfaloniere con pavesi ed elmi, e altre arme grosse, e venti balestrieri grossi del novero de'balestrieri, e de'migliori i quali si potranno trovare tra' balestrieri, e venti con gialde eletti ancora de'migliori de'detti pedoni, cioè quattro del sesto d'Oltrarno, e quattro di San Piero Scheraggio, e tre di ciascuno altro sesto. E queste cose s'intendano de' balestrieri e gialdonieri. E che la bandiera de'balestrieri debbia andare dinanzi al gonfalone de la Justizia, overo incontanente seguitare, andando, e ritornando co' detti venti balestrieri, sì come quello Gonfaloniere comanderà. E che tutti i balestrieri si debbiano ragunare e raccogliere col banderaio de'balestrieri, rassegnarsi sotto sua bandiera, e concellare si debbiano di ciascuno sesto sì che per questo non fossono gravati per cagione di rassegnagione , la quale si farà di loro. Salvo che, andando e ritornando, i detti venti balestrieri vadano e ritornino col Gonfaloniere de la Justizia, sì come detto è disopra, e che ciascuno gialdo-niero debbia avere lancia overo gialda lunga diece piedi almeno.
LVI. iCome i sesti vadano, e quale innanzi.
Ancora, che andando, e ritornando, il sesto d'Oltrarno debbia andare innanzi, e dopo quello il sesto di San Piero
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