Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
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ORDINAMENTI DI GIUSTIZIA»
la Podestà. E quello medesimo s'intenda e si faccia in ciascuno altro sesto ; e la detta ordinazione abbia luogo e si faccia da poi che'banderai e pedoni saranno venuti a la casa de' segnori Priori e Gonfaloniere.
LXIX.
Che ciascuno banderaio abbia scritti i pedoni, e uno Notaio per rassegnarli.
Ancora, che ciascuno banderaio debbia avere i suoi pedoni scritti, e uno Notaio, il quale vorrae eleggere de'suoi pedoni, per cagione di rassegnare loro a sua casa overo altróve, dove al detto banderaio overo al Gonfaloniere parrà quando si converrà venire al Gonfaloniere de la Justizia perla detta cagione. E che tutti i pedoni debbiano e sieno tenuti d' essere ragunati a la casa del banderaio nel secondo suono de la campana di messer lo Capitano, sotto pena di soldi venti, acciò che possano essere a casa del Gonfaloniere, e de' Priori nel terzo suono de la campana o prima. E cotali che non venissono nel secondo suono a la casa del banderaio, debbia il banderaio incontanente mandare scritti a messer lo Capitano, sotto pena di soldi cento di fiorini piccioli.
LXX.
Che ninno debbia manicare o bere nel luogo de la secuzione.
Ancora, acciò che quelli pedoni sanza zuffa e romore vadano e tornino e steano, mettasi innanzi minutamente per tutte le contrade de la cittade, nel bando lo quale si metterae per li detti pedoni, che si debbiano armare e ragunare, che neuno debbia manicare overo bere poscia
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Podestà Priori Gonfaloniere Notaio Notaio Gonfaloniere Gonfaloniere Justizia Capitano Gonfaloniere Priori Capitano
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