Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
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ORDINAMENTI DI GIUSTIZIA»
LXXIII.
Che alcuno sctidcito d' arme del banderaio sia nelle bandiere.
Ancora, acciò che ciascuno de' detti pedoni riconosca meglio la sua bandiera , che in ciascuna bandiera sia alcuno scudetto de 1' arme propia di quello banderaio, e il detto banderaio sia tenuto fare porre cotale scudetto di sue arme.
LXXIV.
Che lo Gonfaloniere incheggia quanto si debbia disfare anzi che a esecuzione vada.
Ancora, che '1 Gonfaloniere de la Giustizia, innanzi che vada al luogo al quale dovrà andare per esecuzione d'Ordinamenti di Giustizia fare, diligentemente incheggia col Giudice de' malefici il quale conosce del maleficio, che e quanto si debbia disfare de'beni del detto malfatttore contumace e rubello, overo eziandio del condannato overo che si condannerà, secondo Ordinamenti di Giustizia, sì che per quella cagione dimoranza più lunga che si convenga non facciano i pedoni de la Giustizia sopradetti.
LXXV.
Che la Podestà mandi de Judi'ci all' esecuzione e 'l die non segghino a civile.
Ancora, che quello die nel quale il Gonfaloniere de la Giustizia co'banderai e pedoni armati andasse per lo detto suo officio fare, i Giudici alle civili del Comune di Firenze non seggano a rendere ragioni. Ma la Podestà di
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