Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
DEL COMUNE E POl'OLO DI FIRENZE. 97
Firenze sia tenuto mandare de' suoi Judici sei al meno, e sei Notai, cioè uno Judice e uno Notaio e due berrovieri per ciascuno sesto, i quali debbiano stare nel luogo disegnato al suo sesto, per quelli pedoni consegnare e sotto ragionevole ordine costrignere che non si partano nè s'azzuffino, nè alcune altre cose sconcie facciano; e i quali scrivano e scrivere facciano ciascuni i quali non si rappre-sentassono quante volte fosse bisogno, overo li quali facessono alcune cose, le quali non si convenissono overo le quali fossono contra questi Ordinamenti overo Ordinamenti di Justizia.
LXXVI.
Che i compagni della Podestà sieno all' esecuzione.
Ancora, che i cavalieri e compagni de la Podestà armati debbiano spesse volte a torneare i luoghi dove i delti sesti e pedoni fossono ordinati ammonire e vedere che bene facciano, e studiare i maestri e li guastatori che tosto disfacciano quello che sarà da disfare, sì che la dimoranza sia minore che essere potesse intorno a la esecuzione predetta. -
LXXVII.
Che 'l Gonfaloniere possa fare comandamenti.
Ancora, che il detto Gonfaloniere, infino a tanto che egli sarà e starà per esecuzione d' Ordinamenti di Giustizia fare, possa fare comandamenti, e pene e bandi imporre si a'banderai, come agli altri pedoni sopradetti, quando e quante volte vedrà che si convenga per onore del Comune e del Populo di Firenze. E che i banderai come gli altri pedoni a lui sieno tenuti d' obetlire, sotto le pene e bandiStona dei Comuni Hai. — 3. (Documenti.) 9
| |
Judici Notai Judice Notaio Ordinamenti Ordinamenti Justizia Podestà Podestà Gonfaloniere Gonfaloniere Ordinamenti Giustizia Comune Populo Firenze Comuni Hai Documenti
|