Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      63 ORDINAMENTI DI GIUSTIZIA»
      a loro imposte; le quali si riscuotano por messer la Podestà sì come se fossono bandi e condannagioni del Comune.
      LXXVIII.
      Che lo Gonfaloniere abbia seco de savi uomini.
      Ancora, che il detto Gonfaloniere, possa quando e quante volte vedrà che si convenga avere e tenere seco de'savi uomini, i quali fossono del novero de'predetti pedoni, per suo consiglio insieme cogli altri consiglieri a sé deputati per la detta esecuzione d' Ordinamenti di Giustizia più dirittamente e più saviamente fare.
      LXX1X.
      Che i banderai abbiano seco consiglieri e ristrignilori.
      Ancora, che ciascuno banderaio debbia e sia tenuto eleggere e seco avere e tenere due consiglieri e due ristri-gnitori i quali vorrà eleggere del novero de' pedoni de la sua bandiera. Salvo che se alcuno de'predetti ordinamenti fosse contra Ordinamenti di Giustizia, che in quella parte nella quale fossono contra i detti Ordinamenti, d'insino a ora sieno cassi e vani e di neuno valore.
      LXXX.
      IHformagione e fermagione della infrascritta provigione e deliberagione sopra le 'nfrascrilte cose, provednte e fatte per li segnori Priori, cioè:.Che per lo grande, offendente alcuno popolano, il quale abbia sodato ma non in quantitade di lire duemila, sieno tenuti i congiunti; e altre provisioni a ciò seguenti.
      Al nome di Dio, amen. Nell'anno de la sua salutevole incarnazione mille dugento novantaquattro , ne la indizione


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Storia dei comuni italiani
Volume Terzo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1866 pagine 566

   

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