Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
63 ORDINAMENTI DI GIUSTIZIA»
a loro imposte; le quali si riscuotano por messer la Podestà sì come se fossono bandi e condannagioni del Comune.
LXXVIII.
Che lo Gonfaloniere abbia seco de savi uomini.
Ancora, che il detto Gonfaloniere, possa quando e quante volte vedrà che si convenga avere e tenere seco de'savi uomini, i quali fossono del novero de'predetti pedoni, per suo consiglio insieme cogli altri consiglieri a sé deputati per la detta esecuzione d' Ordinamenti di Giustizia più dirittamente e più saviamente fare.
LXX1X.
Che i banderai abbiano seco consiglieri e ristrignilori.
Ancora, che ciascuno banderaio debbia e sia tenuto eleggere e seco avere e tenere due consiglieri e due ristri-gnitori i quali vorrà eleggere del novero de' pedoni de la sua bandiera. Salvo che se alcuno de'predetti ordinamenti fosse contra Ordinamenti di Giustizia, che in quella parte nella quale fossono contra i detti Ordinamenti, d'insino a ora sieno cassi e vani e di neuno valore.
LXXX.
IHformagione e fermagione della infrascritta provigione e deliberagione sopra le 'nfrascrilte cose, provednte e fatte per li segnori Priori, cioè:.Che per lo grande, offendente alcuno popolano, il quale abbia sodato ma non in quantitade di lire duemila, sieno tenuti i congiunti; e altre provisioni a ciò seguenti.
Al nome di Dio, amen. Nell'anno de la sua salutevole incarnazione mille dugento novantaquattro , ne la indizione
| |
Podestà Comune Gonfaloniere Gonfaloniere Ordinamenti Giustizia Ordinamenti Giustizia Ordinamenti IHformagione Priori Dio
|