Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
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ORDINAMENTI DI GIUSTIZIA»
avere, non specificata certa quantitade, ahbiendo sempre regresso tutti i predetti, i quali pagassono per cotale grande condannato, contra lui overo suoi beni infino ne la quantitade la quale pagassono per lui, e ancora contra li altri e li loro beni, secondo la forma degli Ordinamenti de la Giustizia.
LXXXI.
Che rietino de' grandi possa portare arme.
Ancora, che nessuno de' grandi possa portare alcuna arme da difendere, vietate per gli Statuti del Comune, il quale avesse sodato overo per lo quale sia sodato per minore quantitade di lire cinquecento di fiorini piccioli, se non farae idonea securtade per arme da difendere portare di lire cinquecento di fiorini piccioli almeno.
LXXXII.
Infrascritti sono ordinamenti, statuti, e provisione, fatti per fortezza delli Ordinamenti della Giustizia per li segnori Priori e Gonfaloniere, per balìa a loro data per consigli, acciò che i grandi congiunti non fuggano le pene che si contengono ne l'ordinamento.
Al nome del nostro Segnore Gesù Cristo. Al tempo del reggimento de' nobili uomini messer Ubertino de' Sali da Brescia Podesta,de, e di messer Totelmanno de' Totelmanrii da Bergamo Capitano del Comune e del Populo di Firenze. Infrascritti sono gli Ordinamenti, statuti e leggi, decreti e provisioni, fatti e fatte ad onore, laude e reverenza del detto nostro Segnore Gesù Cristo, e de la gloriosa Vergine Maria sua madre, e del beato Giovanni Batista, e di Santa Beparata, e di Santo Zenobio, sotto il nome e la difensione
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