Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
63 ORDINAMENTI DI GIUSTIZIA»
overo alcuno di quegli provedersi essere utile tenere consiglio; e se si facesse contra, non vaglia; nè ancora sopra queste parole torre si possa provedere, e sieno derogatori a tutti Statuti fatti, e che si facessono , e eziandio a refor-magioni di consigli: de'quali ordinamenti e statuti, leggi e provisioni in veritade il tenore è cotale:
A fortezza degli Ordinamenti de la Giustizia, con ciò sia cosa che si truovi per ordinamento di Giustizia, che se alcuno de' grandi il quale non avesse sodato overo cessasse di sodare, e peccasse, non fatto il sodamento, che il padre sia tenuto per lo figliuolo il quale non avesse sodato, il figliolo per lo padre, 1' avolo per lo nipote, e '1 nipote per 1' avolo, il zio per lo nipote, il nipote per lo zio , il fratello per lo fratello, secondo l'ordine, e che per lo detto ordine il detto Comune e Populo di Firenze non hae alcuno effetto, per ciò che se alcuno de' detti grandi peccasse overo abbia peccato nel tempo passato, il quale non avesse sodato, e il più prossimano sia richiesto e addomandato sia, oppone che cotale il quale peccò e non sodò, overo meno idoneamente sodò, hae uno figliuolo o più, legittimi overo naturali, d'un anno, overo di maggiore overo di minore etade, e per la detta cagione i più prossimani i quali fossono tenuti per vertude del detto ordinamento, sieno richiesti, fuggono la pena la quale si contiene nel detto ordinamento.
LXXXIII.
Che 'l grado seguente, che pagherà per lo grande congiunto che peccasse, abbia rigresso contra il precedente.
Imperciò preveduto e ordinato è, che se alcuno dei detti grandi, il quale non avesse sodato pienamente al Comune di Firenze secondo la forma degli Statuti di messer la Podestà, overo d' Ordinamenti di Giustizia, sia tenuto il
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