Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
DEL COMUNE E POl'OLO DI FIRENZE. 107
padre per lo figliuolo, e '1 figliuolo per lo padre, e cosi di ciascuni successivamente i quali si contengono nel detto ordinamento , sì che al Comune di Firenze interamente sia pagata la condannagione fatta di cotale il quale peccasse ; sì che se il primo overo i primi in grado, i quali fossono tenuti per alcuno il quale peccasse, non pagassono, sieno tenuti al secondo grado: e così agli altri i quali si contengono negli Ordinamenti de la Giustizia infino a tanto che la detta condannagione interamente sia pagata al Comune di Firenze. E' seguenti e '1 seguente gradi, i quali aves-sono pagato overo pagassono la detta condannagione percolale il quale peccasse, abbiano regresso contra il precedente ordine se uno grado, e se più sono contra tutti quelli precedenti ; e sempre il grado seguente abbia regresso contra il precedente e eziandio contra i precedenti di quello che pagasse e ancora contra colui il quale peccasse e li loro beni, servata la forma degli Ordinamenti de la Giustizia. E che neuno grado scusi l'altro, ma tutti i gradi eie persone contenute ne' detti Ordinamcnli a la detta condannagione pagare sieno costretti con effetto. E la Podestà, e'1 Capitano, e'1 Gonfaloniere de la Giustizia, e coloro i quali sono deputati a la Justizia sieno tenuti le predette cose mandare a compimento, si come Ordinamenti di Giustizia, sotto pena di lire cinquecento di fiorini piccioli per ciascuno al quale s'appertenesse la esecuzione de le predette cose, e no la facesse per forma d'Ordinamenti di Giustizia ; e che queste cose sieno poste intra gli Ordinamenti de la Giustizia, e debbiano essere osservate si come Ordinamenti di Giustizia.
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