Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
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ORDINAMENTI DI GIUSTIZIA»
LXXXIV.
Che li privilegi de segnori Priori e Gonfaloniere sieno osservali e non si possano torre.
Manifesto è apertamente che molti procedendo per movimento d'invidia, si sforzano disfare e menovare i privilegi, i benefìci, e immunitade de'segnori Priori e del Gonfaloniere de la Justizia, statuto e ordinato è, che tutti i privilegi, benefici, e immunitade sieno osservati a'segnori Priori e al Gonfaloniere de la Giustizia; e sieno fermi, e non si possano torre o menomare overo correggere overo mutare, anzi sieno osservati, sì come si trovano scritti in qualunque Statuto del Comune overo del Populo, overo di riformagione o di stanziamento, overo d' ordinamenti d'alcuno officiale del Comune di Firenze: e quelli statuti, reformagioni, e ordinamenti, privilegi, benefici, e immunitade sieno tenuti osservare e non fare contra tutti gli officiali del Comune di Firenze, sotto pena di lire cinquecento di fiorini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta : e questo sia posto intra li Ordinamenti de la Justizia.
LXXXV.
Che li Ordinamenti della Giustizia innanzi vogliono a li prescritti Ordinamenti di nuovo fatti.
Le soprascritte cose tutte e ciascune, provedute sono, salvi sempre e riservati nella loro vertude tutti e ciascuni Ordinamenti di Justizia; li quali soprascritti Ordinamenti, di nuovo fatti, vagliano e tengano in quanto non sieno contradi, derogatori, overo detrattivi agli Ordinamenti de la Justizia : i quali Ordinamenti di Justizia, a quelli pre-
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