Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
63 ORDINAMENTI DI GIUSTIZIA»
Camera del Comune di Firenze, se vinti fossono per alcune pruove, presunzione o somiglianze alcuna cosa avere pre-summito, overo fatto in frode de le predette cose, siano puniti ciascheduni in lire mille di fiorini piccioli. E chiunque per provisioni de'segnori Priorie del Gonfaloniere, overo per autoritade d'alcuna reformagìone, questi cotali pagamenti riceverà, renda a lui dopplicato quello che a lui fosse pagato. E messer la Podestà e suoi Judici abbiano arbitrio d'inchiedere delle predette cose palesemente overo segretamente, con accusatore overo sanza accusatore, e per qualunque modo vedranno che si convenga, acciò che la veritade sia manifesta, e se la dinunzia in iscritte overo sanza scritte, de le predette cose, a loro fatta palesemente overo segretamente, lasceranno, e non sollecitamente inchiederanno de le predette cose, perda di suo salario lire cinquecento di fiorini piccioli. E che i segnori Priori e Gonfaloniere nel tempo del suo giuramento sieno tenuti espressamente e spezialmente giurare d' osservare il presente ordinamento, e che d'insino allora promettano e sè obblighino al Comune di Firenze a la pena che nel presente ordinamento si contiene, se per loro, o per alcuno di loro fosse fatto contra questo ordinamento. E colui il quale conterae a loro il giuramento, sia tenuto questo giuramento e promessa cosi riscuotere e in piuvica scrittura recare.
LXXXVII.
Che li Statuti, che parlano del sindacalo de' reggimenti, sieno osservati.
Ancora, fermato e ordinato è , che li statuti e le rifor-magioni del Comune e del Populo di Firenze, li quali parlano del sindacato e intorno al sindacato de' segnori
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