Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
DEL COMUNE E POl'OLO DI FIRENZE. 113
e ancora colui il quale farà contra, se fossono Priori e Gonfaloniere, sia ' condannato ciascuno di loro, il quale farà contra, in lire mille di fiorini piccioli; non ostante alcuno privilegio o beneficio ; e se fosse Consigliere d'alcuno consiglio del Comune overo Popolo, in lire dugento; e ciascuno altro, il quale facesse contra, in lire cento. Le quali condannagioni messer la Podestà sia tenuto fare e mandare ad esecuzione, sotto pena di lire mille, la quale debbia esser tolta al detto messer Podestà, se fosse negligente delle predette cose, le quali ancora i Camarlinghi del suo salario sieno tenuti ritenere. E delle predette cose abbia quella Podestà pieno e libero arbitrio in cognoscere e procedere, e perpetualmente delle predette cose si possa cognoscere e fare condannagione. E che dissino allora promettano e sè obblighino al Comune di Firenze i segnori Priori e'1 Gonfaloniere alla pena che si contiene nel presente ordinamento, se per loro, overo alcuno di loro fosse fatto contra questo ordinamento : e colui, il quale conterà a loro il giuramento, sia tenuto questo giuramento e promessa cosi riscuotere, e in piuvica scrittura recare.
LXXXX.
Del divieto degli officiali forestieri.
Acciò che gli officiali forestieri, i quali sono o saranno da quinci innanzi, sotto speranza che sieno rifermi ne'loro officii, overo altra volta sieno eletti ad alcuno officio, se per speziale ainistade o famigliaritadc non si congiungano ad alcuno cittadino di Firenze, e per ciò non si isviino da la via de la ragione, proveduto e ordinato è, che neuno forestiero, il quale per sè overo con altro Rettore overo officiale del Comune di Firenze, possa overo debbia essere rifermato in quello medesimo officio, overo ad alcuno altroio-
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Priori Gonfaloniere Consigliere Comune Popolo Podestà Podestà Camarlinghi Podestà Comune Firenze Priori Gonfaloniere Firenze Rettore Comune Firenze
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