Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
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ORDINAMENTI DI GIUSTIZIAofficio nella città, contado, o distretto di Firenze essere eletto, overo essere per sè overo con altro, dal dì del deposto suo officio a cinque anni allora prossimi seguenti ; sotto pena di lire dugento di fiorini piccioli a ciascuno il quale eleggesse ed aringasse, e ancora il quale accettasse. E cotale elezione non vaglia, anzi sia cassa e vana per ragione; salvo che questo ordinamento non abbia luogo nella persona di ser Bunsegnore Guezzi Notaio delle Befor-magioni de' consigli del Populo e del Comune di Firenze, nè nel Notaio suo coagiutore. E che il detto ordinamento sia ordinamento di Giustizia, e nel volume degli Ordinamenti de la Giustizia sia scritto , e sì come ordinamento di Giustizia in tutte cose sia osservato.
Il sopradetto ordinamento di Giustizia fatto fue per li Arbitri, e approvato nel consiglio speziale di messer lo Capitano e delle Capitudini dèlie dodici maggiori Arti della cittade di Firenze, nel mille trecento sette, nella indizione sesta , die xxi. del mese di marzo.
LXXXX1.
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Del divieto de forestieri, i quali furono overo saranno, per sè overo con altrui, nella cittade, contado, o distretto di Firenze, in alcuno officio.
Ancora, che alcuno forestiero, il quale fue da quinci adrietro, overo è al presente, o sarà da quinci innanzi, per sè overo con altrui, nella cittade, contado, o distretto di Firenze, in alcuno officio del Popolo overo del Comune di Firenze , non possa nè debbia , dal dì del deposto officio overo che si diporrae, a cinque anni prossimi seguenti, essere rifermato , eletto , overo essere in quello officio o in alcuno altro officio del detto Comune o Popolo, per sè
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