Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
12GORDINAMENTI DI GIUSTIZIA
Capitano infra quindeci di prossimi, contandogli dal die della condannagione contra le persone, e dalle persone che si contengono negli Ordinamenti de la Justizia, e le quali sono tenute e possono essere costrette al pagamento secondo gli Ordinamenti de la Justizia, sia condannato il detto Podestà e Capitano, cioè colui al quale s' aspetterae la esazione , in lire cinquecento di fiorini piccioli per lo .detto Esecutore. E neentemeno allora il detto Esecutore, sia tenuto di riscuotere quelle da le dette persone e da ciascuna di loro infra cinque die, i quali allora prossimamente seguiteranno dopo i detti quindici di, si come negli Ordinamenti de la Giustizia si contiene ; sotto pena di lire cinquecento di fiorini piccioli per ciascuno e ciascuna volta.
LXXXXVll.
Che la Podestà e 'l Capitano ricevano tutte accuse, dinunzie, e notificagioni, porte contra i grandi.
Ancora, che la Podestà, e'1 Capitano e ciascuno di loro, sia tenuto e debbia ricevere tutte accuse, denunzie, overo notificagioni, le quali fossono porte a loro o alcuno di loro, segretamente overo palesemente, o a notizia di loro overo d'alcuno di loro venisse, con nome o sanza nome di colui che dinunziasse, accusasse, overo notificasse d'alcuno overo alcuni grandi de la cittade, contado, overo distretto di Firenze, d'alcuno overo per alcuno maleficio o et́cesso, overo per cagione d'alcuno maleficio overo eccesso , il quale si dicesse commesso in persona o cose d'alcuno popolare de la cittade, contado, overo distretto di Firenze, si nella cittade, contado e distretto di Firenze, come eziandio fuori de la cittade, contado, overo distretto di quello; e sopra quelle e ciascuna di quelle procedere, si come sono tenuti e debbono, secondo l'ordine de la
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