Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
12G ORDINAMENTI DI GIUSTIZIAdenunzia, la quale fosse fatta a loro o ad alcuno di loro, d'alcuno maleficio overo eccesso, il quale fosse commesso per alcuno grande in persona overo cose d' alcuno popolare.
LXXXXIX.
De la richiesta degli uomini de le compagnie, li quali debbono essere a la esecuzione.
Ancora, che il detto Esecutore, nel tempo nel quale si farà la detta esecuzione, o innanzi o poscia, una volta e più, si come a lui parrà, sia tenuto e debbia rassegnare overo fare rassegnare tutti e ciascheduni uomini de le dette compagnie, i quali saranno con lui overo essere dovranno per alcuna esecuzione contra alcuno de' grandi fare. E qualunque non fosse trovato, nel tempo di ciascuna ras-segnagione, sotto il Gonfalone de la compagnia, o nel luogo dove allora si facesse la esecuzione, sia condannato per lo detto Esecutore in lire dieci di fiorini piccioli, e più e meno, ad arbitrio del detto Esecutore; le quali si debbiano dare e pagare al Camarlingo de la compagnia, sotto la quale fosse il detto cotale, il quale ivi non sarà e non rassegnerà; la quale faccia riscuotere il detto Esecutore, ed al Camarlingo de la detta compagnia di colui venire al postutto, se non provasse giusta cagione infra cinque dì dal die de la rassegnagione di lui, egli overo altra legittima persona per lui, dinanzi al detto Esecutore overo suo Judice. Ma il Gonfaloniere de la compagnia, il quale nel tempo de la detta esecuzione e ragunanza che si farà, per ciò non si trovasse e non si rassegnasse col suo gonfalone a quella esecuzione overo ragunanza, sia condannato per lo detto Esecutore in lire cinquecento di fiorini piccioli , e più e meno, considerata la qualità del fatto, ad arbitrio
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Esecutore Gonfalone Esecutore Esecutore Camarlingo Esecutore Camarlingo Esecutore Judice Gonfaloniere Esecutore
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