Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      12GORDINAMENTI DI GIUSTIZIA
      la sua famiglia e cavalli. E se il detto Esecutore le predette cose non facesse e non osservasse, sia condannato in lire dugento di fiorini piccioli per ciascuno e ciascuna volta.
      CI.
      Che i grandi non entrino nell' albergo di messer Esecutore.
      Ancora, che il detto Esecutore sia tenuto e debbia, sotto pena di lire dugento di fiorini piccioli, non sostenere alcuno grande de la cittade, contado, overo distretto di Firenze intrare nel suo albergo, nascostamente, overo palesemente, overo alcuno di quelli grandi, familiaritade overo conversazione avere se non quando comparisse dinanzi a lui per cagione d'alcuno eccesso o maleficio, il quale si dicesse essere commesso in persona o cose d'alcuno popolare per quello grande overo suo consorto; ed allora possa dinanzi a lui ed a sua famiglia comparire ed intrare nel suo albergo, e menare seco uno o due grandi i più congiunti a sè di sua schiatta. E se alcuno grande intrasse nel suo albergo, o comparisse dinanzi a lui se non come detto è, sia condannato in lire cento di fiorini piccioli, e per quante volte, per quello Esecutore.
      CU.
      Che la Podestà, e 'l Capitano, e loro Giudici, e famiglie, e li ufficiali forestieri debbiano essere sindacali per messer Esecutore. ' \Ancora, che il detto Esecutore sia tenuto e debbia, ed al suo officio pertenga sindacare i segnori Podestà, Capitano, e Judici, e famiglia di loro e di ciascuno di loro, Judice d'appellagione, e Sindaco, Judice de le gabelle, e


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Storia dei comuni italiani
Volume Terzo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1866 pagine 566

   

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Esecutore Esecutore Esecutore Firenze Esecutore Podestà Capitano Giudici Esecutore Esecutore Podestà Capitano Judici Judice Sindaco Judice