Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
12GORDINAMENTI DI GIUSTIZIA
CVI.
Delle conventicole non fare in delle chiese, ispidali e monesteri.
Ancora, acciò che le case delle chiese, le quali debbono essere refugio de l'impotenti, non sieno fatte spe-lunche de'ladroni, proveduto e stanziato è, che se alcuna volta avvenisse che in alcuna casa , overo chiesa , spedale, overo monestero, nella cittade , overo contado , o distretto di Firenze, overo in case di quella chiesa, monestero, overo spedale, si facesse alcuna ragunanza d'uomini armati, a petizione di alcuno grande overo di popolare, o per loro propio movimento, sanza licenzia espressa de' segnori Priori, e Gonfaloniere di Giustizia, sia tenuto la Podestà quelle case e casa farle dirovinare e guastare dal fondamento, se denunziato sarae a lui, eziandio non specificato il nome di colui che denunziasse, se questo troverà che sia vero, ed ancora sanza denunzia, se in alcuno modo verrae a sua notizia; ma in cotal modo che '1 corpo de la chiesa non si guasti. Il quale disfacimento se fare lasciasse, sia punito per lo Esecutore in lire cinquecento di fiorini piccioli, e per quante volle, e neeritemeno quella distruzione faccia fare lo Esecutore predetto. Procuri ancora il detto Esecutore che questi li quali facessono, overo facessono fare la ragunata predetta, e quelli li quali venissono o fossono in quella adunanza, siano puniti e condannati ne le pene che si contengono ne li Statuti e Ordinamenti del Comune di Firenze.
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