Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
DEL POPOLO E COMUNE DI FIRENZE. 1 Ì3
la quale debbia apparire piuvica carta. Ma colui che facesse contra, incontanente il faccia la Podestà sostenere personalmente, ed a lui convinto faccia mozzare il capo da le spalle si che muoia : la qual cosa lo Esecutore procuri che sia fatta sollecitamente. E se la Podestà lasciasse di fare queste cose, sia condannato per lo Esecutore in lire mille di fiorini piccioli. E neentemeno lo Esecutore faccia quello che fare si dovrà, overo che fosse lasciato per messer la Podestà. E se in alcuno tempo fosse nella città di Firenze sospecione d'alcuno romore, possa e sia tenuto il detto Esecutore ragnnare tutti i gonfalonieri de le compagnie , e di loro consiglio fare pigliare le fortezze de la città di Firenze, le quali vedranno che si convegna, e in quello fare dimorare e stare alcuna o alcune de le compagnie de la cittade, overo parte di compagnia, o alcuni pedoni del contado, sì come vedranno che si convenga.
C1X.
Che lo Esecutore raguni i gonfalonièri delle compagnie per conservagione del Popolo di Firenze.
Ancora, che il detto Esecutore, ciascuno mese almeno una volta, sia tenuto di chiamare tutti i gonfalonieri de le compagnie, e dinanzi a loro generale proposta fare, cioè sopra la conservagione e difensione del Popolo di Firenze, e ciascuno di loro possa qui consigliare e dire quelle cose, le quali vedranno pertenere a utilitade del Popolo.
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