Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
12G ORDINAMENTI DI GIUSTIZIACX.
Che i discendenti de' popolari, che traltassono sovversione del Popolo dì Firenze, sieno avuti per grandi, e de la loro pena.
Ancora, acciò che i traditori del popolo e li favoreggiatori de' grandi siano costretti con debita disciplina, proveduto e ordinato è che se alcuno popolare de la cittade, contado , overo distretto di Firenze fosse ad alcuna conventicula, overo andasse a*consigli de'grandi, ove si trattasse corrompimento overo sovversione del Popolo di Firenze, overo d'Ordinamenti di Giustizia, o dove si trattasse d'alcuno romore overo tradimento fare,' overo dove in alcuno modo si cospirasse contra la libertade o stato del Popolo di Firenze, e spezialmente contro lo Esecutore, overo Priori dell'Arti, e Gonfaloniere di Giustizia, sia punito e condannato nel capo per lo predetto Esecutore. E neentemeno egli, e' figliuoli suoi e descendenti per linea masculina, sieno intesi e sieno grandi, e in tutte cose si come grandi sieno avuti e trattati. Salvo che le predette cose non nocciano nè pregiudichino in alcuna cosa a'consorti overo parenti di cotale popolare.
CXI.
Della pena del popolare, il quale accompagnasse e favoreggiasse grande ad alcuno maleficio commettere.
Ancora, che se convenisse alcuno, overo alcuni popolari accompagnare alcuno o alcuni grandi ad alcuni malefici commettere, e quegli malefici commettessono, overo a'grandi che commettessono, dessono aiuto, consiglio o fa-
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