Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
ORDINAMENTI INTORNO AGLI SPONSALI ED AI MORTOMI.
(Codice Magliabechiano, Classe XXIX, N. ics.)
Ordinamenta circa sponsalitias.
In prima, che niuna donna o femmina, overo niuna altra persona per lei, dia overo doni, conceda, overo dare donare, portare o concedere possa quando ne va a marito in dono overo per li doni i quali si sogliano donare quando ne va a marito, più che valuta o stima di lire cento; i quali doni siano in panni lini e lani, e altre non vietate a uso della detta donna: nella quale valuta e estima s'intendano li cofani che se usano di mandare, alla pena di lire cento per ogni volta che contra sarà fatto a chi donasse.
Item, che ciascuno sensale che faccia sensaria di matrimoni debbia portare allo officiale sopra detti ordini deputato, ogni e ciascuno matrimonio che farà la mattina, overo lo dì innanzi che tale raunarnento, overo giuramento, si faccia; cioè nomi e sopranomi de'contraenti e di quali popoli, overo altra persona non sensale che a tale matrimonio desse compimento (sotto pena?) di lire venticinque. E se non vi fusse sensale o altri mezzani, siano tenute le parti di dinunziare al detto modo, a la detta pena ; e non s'intendano le predette cose denunziare, o portare a 1' of-
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Codice Magliabechiano Classe XXIX
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