Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
INTORNO AGLI SPONSALI ED AI MORTORII. (61
parte della sposa, con quattro compagni, e non pių, alla detta pena.
Item, che qualunque sposa, o donna che de nuovo an-darā a marito, possa andare a cavallo si veramente che debbia tornare a piede a casa de lo padre, overo di suoi parenti sė come č usato, e con lei possa andare infino in numero di dieci donne e non pių; e quando tornarā a casa de lo padre, o di suoi, debbia andare a piede accompagnata de due donne overo uomini, e non pių, a la pena di lire cento per ciascuna volta che contra fosse fatto ; salvo che se ella andasse o fosse menata fore della cittade di Fio-renze, overo de fore venisse nella cittade, possa andare e tornare a cavallo; e salvo che la moglie di cavalieri, sia loro licito, e de tornare a cavallo.
Item, che a le nozze non possa avere nč essere pių di venticinque donne, de le quali ne sieno le diece da parte della donna nuovella, e quattordice da la parte de lo marito; e non s'intenda nel detto numero madre, soroc-chia, o altre donne, femmine; o fanciugli che siano residenti nella casa dello marito a uno pane e uno vino ; nč pių di dece uomini, nč pių d'otto servidori i quali non si possano vestire da niuno d'uno assiso overo a intaglio, nč pių de dui trombaduri, uno naccarino, e dui altri inocolari, si vor-ran e non pių, a la pena di lire cento per ciascuna volta e cosa al marito che contra facesse. E che dal dė delle nozze, e lo di seguente innanzi nonaj se no nei detti due die non si possa avere trombe, trombetta, o naccara, nč pių de dui servidori, non intendendosi i servidori residenti in della famiglia della detta casa, a la pena di lire venticinque a lo marito dettō, e a pena di lire diece a ciascuna altra persona che oltra ā ciō facesse, o v'andasse. E che niuno modo o verso he lo tale luogo si possa carolare, danzare overo ballare, fuore della casa dove sono tali nozze, de di overo de notte, con lume overo sanza lume, a la pena di
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Fio-renze
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