Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      1 O'IORDINAMENTI
      lire venticinque per ciascuna persona e volta che fosse fatto contra, cosi a chi ballasse come a chi facesse fare. E che il di delle nozze solamente si possa dare confetti, e non si possa dare alcuno confetto prima overo poscia a cinque die, a la pena di lire venticinque; ed intendasi due manere confetti, contandosi la traggea tutta per una maniera. E che alle dette nozze non possa avere più di tre vivande tra le quali possa essere un rosto con torta chi vuole. E quello arrosto e torta s'intenda sola una vivanda, non intendendosi per vivanda frutti e confetti. E che non possa apparecchiare nè avere per tutto el corredo de le nozze più che venticinque taglieri de ciascuna vivanda, intendendosi per vivanda raviuoli overo bragiere o tortelletti; salvo che a le nozze di cavalieri possano avere quelle donne e uomini che a loro piacerà, e dare di quattro vivande, e confetti e iocolari quanti e quanto tempo a loro piacerà , pena lire cinquanta^al marito che contra facesse, e per quante volte : e pena di lire venticinque de ciascuna donna e ciascuno trombatore , naccarino o altro qualunque iocolare che facesse contra. E che lo coco che farà le tali nozze, sia tenuto e debbia denunziare a 1' officiale, almeno uno di dinanzi quelle cotali nozze, e quante e quali vivande dee fare e chi è lo marito, e di- quali quar. e popolo, a la pena di lire vinticinque: e se più vivande facesse eh'è ordinato, caggia nella detta pena, E se darà vitella, non possa dare alcuna altra carne con essa, e non passi la possa più di lire sette: nè più d'una possa dare taglieri, a la pena di lire venticinque per ciascuna cosa e volta; dichiarando che in su lo taglieri, de lo arrosto non possa dare nè avere altro che uno cappone colla torta, e uno paio di pollastri con uno pippione, o dui pippioni con uno pollastro, overo uno ani-trottolo e non più, alla detta pena per qualunque cosa fosse contra fatta. E che i detti trombatori, naccarini, sonatori o altri qualunque iocolari non possano torre o avere a tali


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Storia dei comuni italiani
Volume Terzo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1866 pagine 566

   

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