Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      1 O'IORDINAMENTI
      fa le nozze infino alla domenica vegnente, non debbia o lassi dare alcuna merenda, fuori de la cena o del disinare, dove sia carne o pesce o uova, o ove sia mescolato alcune delle dette cose, a la pena di lire diece, e pjsr quante volte fusse fatto contra. E che la sera de le nozze non si possa nč debbia fare, nč dare pių de due vivande, intendendosi per vivanda solcio o gialatina o tartara, e non si possa fare né dare pių che dui taglieri d'ogni vivanda, a la detta pena.
      Item, che ninna donna sposa o altra persona per lei il dė che ne va a marito, overo il di che tornerā a casa del padre o cognati, overo poi infra sei mesi che verranno, porti, mandi nč doni, o faccia dare o donare alcuno velo, borsa, cintura; o scarsella o altra cosetta o cosa da donare, pena di lire venticinque e per quante cose, persone, evolte si contrafacesse ne le cose del presente capitulo vietate, salvo che possa portare e donare, quando ne va a marito, infino a soldi venti per lo scalzare della sposa a cui vorrā, e possa donare alla cameriera o altra donna che menasse seco infino in uno fiorino d' oro o la valuta e non pių: a la detta pena chi contra facesse.
      Item, che niuna persona di che etade o condizione si sia, di Fiorenze o distretto, doni, mandi o concieda ad alcuna persona di Fiorenze o dello distretto che si facesse cavalieri, o che di fuori di Fiorenze o distretto fosse fatto o tornasse cavalieri di nuovo, alcuna roba o vesta, o pure ad alcuno uomo di corte nč ad alcuni per la detta cagione, e a la tale corte, a la pena di lire cinquanta per ciascuna roba donata o mandata. E che a la pena detta, non si possa mandare o donare altre robe che quella o quelle che el tale cavalieri avesse indosso el tempo che si bagna per ritenere la cavalleria il di seguente, a la detta pena per ogni roba donata o altra a quella o quelle.
      Item, che niuna persona, il quale fosse fatto cavaliere di nuovo, overo tornasse fatto in Fiorefize, anzi per quin-


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Storia dei comuni italiani
Volume Terzo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1866 pagine 566

   

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