Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
INTORNO AGLI SPONSALI ED AI MORTORII. (61
dici die e dippo' per altri quindici che seguiteranno, non possa o gli sia licito stare, andare overo essere in alcuno altrui convito dove sieno più che dudici omini, a la pena di lire cinquanta, e per quante volte.
Item, che ne'sopradetti capitoli, dove parla e fa menzione di divieti che si trovano per l'officiale, intendasi e siano pienamente del Comune di Fiorenze, divegnendo a le mani del Camarlingo de la Camera del detto Comune. E che il detto officiale a ciò deputato, che sarà per li tempi, sia tenuto, a la pena di lire cinquanta, il detto die overo se-quente di dopo il trovamento, consegnarlo al detto Camarlingo del detto Comune di Fiorenze, presente e chi sarà per li tempi.
Ordinamento, Mortuorum.
Item, considerando le infrascritte cose massimamente a torre spese le quali sono disordinate, massimamente a le sepulture di morti, e providero e ordinaro, che la sepultura d' alcuno uomo overo donna di chiunche serà età non abbiano, nè portino a la sua sepultura alcuni torchi di cera, overo doppieri che se portino a quella sepultura con aste, nè portare nè avere possano a onorare quello morto a la sepultura più che due ceri, overo doppieri di peso tramen-due trenta libbre di cera al più, overo quattro torchi di cera overo doppieri di peso di libre diece per ciascuno di quelli il più; eccetto che a onorando gli corpi di cavalieri di corredo inlino in otto doppieri, overo torchi di peso di libre diece di cera per uno. E alle sepulture di judici infino in sei doppieri overo torchi di peso di libre diece di cera per ciascuno doppiere. Sieno e essere debbiano di cera colata sopra il lucignolo di quelli cotali torchi e doppieri senza aste ; e che i ceri e doppieri i quali non se lasseranno a la chiesa ove quello corpo seppellire si doverà, si
| |
Comune Fiorenze Camarlingo Camera Comune Camarlingo Comune Fiorenze Mortuorum
|