Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
1 O'IORDINAMENTI
al più; ancora a ogni altro altare di tale chiesa a la quale per quella cagione vi si dicesse messa infino in x libre di candele, di peso al più d' una libra di cera in fra tutte: e quella medesima osservazione e pagamento s'intenda e sia di quello, o quelli che morisseno di fuori di Fiorenze o del distretto a qualunque otta fosseno fatti alcuni ossequii, luminarie, rinnovali od annovali, overo messe. E salvo che corpo di cavalieri di corredo i quali onorare si possano e per tre luminarie overo circa ne la quale overo sotto la quale fosse il corpo infino in cinquanta libre di cera, non ostante le cose sopradette.
Item, che torchi overo doppieri che se portano a onorare i corpi morti quando se sotterrano in Fiorenza, debbiano essere di cera pura, e ancora vecchi coperti di cera nuova. E che niuno speziale faccia o tenga fatti, o faccia ' tenere alcuno cero o doppiere, candele, torchietto, o figura, o imagine, membro o parte d'alcuna imagin altro che tutta pura e netta, pena lire cinquanta a chi facesse contro: e 1' ufficiale sopra ciò sia tenuto di cercare, alle chiese secretamente e palesemente dove si ripone il corpo e altrove, chi facesse contro; e possano essere fatti i detti torchi e doppieri prima a mano e poi colata sopra la cera.
Item, che' lucignoli, doppieri, torchi e ceri che si adoperano a' morti siano di bambagia, a pena di lire vinticin-que per ciascuno doppiere, torchio o cero, salvo che vi si possa porre e mettere infino in una oncia d' accia a ciascuno doppiere e torchio e non più.
Item, che niuna persona vesta o faccia vestire alcuno corpo morto che di stamegna bianca foderata di zendado e il cappuccio o cappellina di panno foderata di zendado, o altra pelle senza altra cosa sopraposta al guarnimento de dosso o di capo, a pena di lire vinticinque a chi facesse contra, la qual pena sia tenuto padre, figliuolo, fratello, o marito dola persona morta, salvo che'cavalieri morti, iu-
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Fiorenze Fiorenza
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