Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
INTORNO AGLI SPONSALI ED AI MORTORII. (61
dici e medici possano essere vestiti di sagia d'Irlanda d'ogni colore foderata dicto modo; e disopra possano avere uno drappo a oro ed a seta; e se non č cavalieri o iudice o medico non possa avere il detto drappo o drappi. E quando alcuno corpo si porta a la chiesa o sepoltura sia coperto per tutto, a la detta pena chi contra facesse in alcuna delle dette cose. E che ad alcuno corpo di donna o fanciulla morta non si possa porre alcuna perla, pietre preziose, anello in dito, o altra cosa sopraposta, salvo che possa avere uno anello e una benda non de pił pregio che soldi trenta, pena lire vinticinque a'sopradetti che facessono contra, o lasciassero fare. E che a corpo morto di niuna persona di qualunche condizione ella sia, si possa portare o avere o tenere niuna armatura, sopraveste ; o coperta, bandiera, pennone, drappellone, overņ scudo, a la detta pena; salvo che a'corpi morti di cavalieri si possa tenere o avere uno scudo e una bandiera di zendado a sue armi, overo altrui.
Item, che niuna persona ponga o faccia porre sotto d'alcuno corpo morto altro che una materassa o coltrice colla quale si cavi de la casa tanto che si porti a la sepoltura, nč sopra il morto altro che una coltra, pena lire vinticinque sopra detto modo e ordine ; salvo chi pigliasse abito alcuno possa aver sopra la coltre panno di quello abito e indosso, o coltra d'ogni compagnia; salvo che se la tale compagnia avesse drappo d'oro o di seta, non si possa portare se non detto modo.
Item, che niuna donna che sia rimasa vedova possa avere nč ricevere da la casa d'onde escie o fusse uscita, o da figliuoli o reda de lo marito alcuna vesta, giubba, cotta o cintura, ne la qual cintura sia oro nč ariento, o cofani, o altra cosa. E non sia licito dare, mandare o concedere alcuna cosa, contra a la pena di lire cinquanta; salvo che possano avere e recevere una guarnaccia e gonnella e mantello vidovile, foderata la guarnaccia di zendado overo dossi
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Irlanda
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