Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      1 O'I ORDINAMENTIdi vaio, e lo mantello di zendado; salvo che fusse moglie di cavalieri possa essere lo mantello foderato di dossi di vaio, e possa avere ciascuna donna dui veli e una benda; e oltre a tutte queste cose'ciò che il marito per suo testamento o codicillo li lassasse e non altro.
      Item, che per cagion d'alcuna donna che morisse maritata, non si possa mandare a casa de lo padre o de'suoi conjunti della morta, cofani, panni overo altra cosa, alla pena di lire cento a chi manda e riceve ; salvo che se alcuna donna morisse e non rimanesse di lei figlioli di tal matrimonio, possano ricevere i suoi conjunti infino a la valuta di loro cento il più.
      Item, che ogni e ciascuna donna che sarà in alcuna casa donde si cavasse alcuno corpo morto, come sono tornati da la sepoltura o chiese, incontinente debbiano uscire de la tale casa e luogo il ditto 3i, nè da inde a tre di che seguiteranno non possano nè debbiano ritornare alla detta casa o luogo nè altra donna, bene che non fosse stata al morto nè alcuna casa dove fosse rimasta alcuna donna vedova nel detto tempo.... ala pena di lire vinticinquc; salvo che vi possa andare e stare moglie, madre, avola, bisavola, sor occhia carnale, o cognata, figliola, nipote, bisnipote, nuora, matrigna, cognata o moglie del fratello del tale morto infino in terzo grado a legge di chiesa, salvo che quattro donne possano rimanere nella detta casa, ogni tempo. E che in alcuna cena o desinare che in tale casa si facesse, non si possa dare più de due vivande. E che se alcuna donna vidova uscisse d'alcuna casa dove è tratto il morto, possa essere accompagnata infino dove vorrà andare, si veramente che le donne che vanno con lei non vadino dentro a quella casa o loco, salvo ne'detti gradi o numero a li quali sia licito stare, altrcmente non, a la detta pena.
      Item, -che niuna persona che vada ad alcuno corpo morto non possa menare seco più di tre compagni, salvo


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Storia dei comuni italiani
Volume Terzo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1866 pagine 566

   

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