Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
INTORNO AGLI SPONSALI ED AI MORTORII. (61
che se fusse indice o medico ne possa menare infino a quattro compagni ; e se fosse cavalieri ne possa menare infino in sei compagni, non vi contando in numero alcuno famiglio di sopradetti, alla pena di lire vinticinque a chi menasse come a chi andasse, salvo che a la Compagnia de la Misericordia o di santa Reparata, e ogni altra compagnia possano licitamente menare e andare, al modo usato, ogni numero.
Item, che niuna persona faccia di novo alcuna vesta nera, sanguigna, persa, gerofanata, o che tragga a nero o a bruno per xv dì dinanzi a la morte d'alcuna persona o per cagione di quella per sei mesi poi che seguiteranno, salvo moglie, figliola, sorocchia carnale, cogina, overo fante ch'avesse portato scudo o bandiera d'alcuno cavalieri. E che niuna donna porti vedovatico se non per la morte del marito, padre, madre, figliolo, figliola, sorocchia, fratello,. cugnato, cugnata, e allora per quattro mesi al più; e per la morte del nipote, fratello del padre, o socero dui mesi al più; e per ogni altra persona quindici di al più: pena lire xw. per ogni volta che fusse fatto contra.
Ilem, che niuna persona faccia per alcuno corpo morto, o faccia fare alcuna arca de legname, salvo che le sepul-ture di cavalieri, e non vi si possa porre sopra alcuno drappo o tappeto se non come disopra è detto, a pena di lire cento, e salvo che in su la detta arca di cavalieri possano fare dipignere loro armadure o altre cose, eccetto che alcuna insegna o arme del Comune di Firenze, o Popolo, a la detta pena.
Item, che niuno banditore di morti, o de'beccamorti possa retenere di niuno morto che bandisse più che soldi otto, salvo che li banditori de'quartieri ne possano avere diece, e per vestura d'alcuno morto possa ricevere soldi cinque se sarà da xii anni in suso, e da inde in giù soldi n e non più, e intendasi fra tutti che lo vestissero. E per fareir
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Compagnia Misericordia Reparata Comune Firenze Popolo
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