Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
ORDINAMENTIalcuna fossa d'alcuno morto overo aprire monimento per riporre il morto, e per riponitura, possa avere infino in soldi otto, se il morto sarà da dieci anni in suso, e da inde giù soldi tre; salvo che quelli morti che si seppelliscono per la Compagnia della Misericordia, e non possino torre più di tre per uno se sarà de xn anni, o da inde in suso, e da xii anni in giuso soldi dui. E per lo invitare regole, stendere panche, spazare vie o porre stoie, in niuna casa, possa torre o ricevere. E per portatura de'torchi e doppieri o torchietti e ricare per cagione d'alcuno morto e portare e arricare da speziale o altrove, d'età de xn anni o da inde in su soldi due, e da inde in giù soldi uno. E che niuno speziale o altra persona addomandi nè possa addomandare per prestanza d'alcuna bara, della detta età in su più che soldi due, e da xu anni in giù soldi uno. E che niuno delli detti banditori o beccamorti o altra persona possa nè debbia addomandare o ricevere alcuno denaio o altra cosa più che e'sopradetti salari per vino o per altra cagione, a la pena di lire vinticinque per ogni volta fatto contra, ed a restituire tali denari tolti più o altra cosa che fosse. E che per cagione d'alcuno morto overo mistieri non si possa dare alcuno commiato nè a la chiesa, nè a casa nè altro per la detta cagion, a la pena di lire xxv chi tale comiato desse o facesse dare per ciascuna volta.
Item, che niuna persona per cagione de le sopradette, eccetti banditori e fosseri (intendendosi i fosseri del popolo onde il morto vada) non venga a lo corpo che si debbia sepillire da casa o luogo dove è tale corpo se non sarà invitato, e se v'andasseno e venisseno, non possano adomandare alcuno denaio per alcuno servigio fatto in ciò, nè per alcuna cagione, a pena di lire cinquanta per ogni volta. E che niuno banditore o beccamorti o altri che faccia ufficiò di morti si possa pagare de ninno altro servigio o ufficio, alla detta pena. E non s'intenda per li banditori,
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Compagnia Misericordia
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