Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
INTORNO AGLI SPONSALI ED AI MORTORII. (61
che bene si possa pagare per tutti essendovi stati e fatto quello officio per lo quale si pagarà.
Ilem, che niuno beccaraorto o banditore o altra persona possa tenere pegno nè niuna cosa de lo speziale, cioè coltre, bara, torchi o simile cosa a 1' officio di morti per alcuno servigio in ciò fatto, a la pena di lire xxv e rendere le cose (e in ciò si creda al iuramento de lo speziale) e non possa rompere bara, cerotti,,doppieri e altra cosa di tale officio, a la detta pena per ogni volta, credendo al iuramento del detto speziale, e de chi facesse le spese. E siano tenuti li detti beccamorti e persone le sopra dette cose, uffici che a loro s'appartengono fare pienamente e bene per li sopradetti salari, nè ricusare di non volerli fare quando ellino overo alcuno di loro sia richiesto, in persona overo a la casa, per alcuno convito del morto, o spenditore a ciò diputato, a la pena di lire cento per ogni uno di loro e quante volte e difetto fosse fatto, credendo al juramento di chi facesse le spese overo convito del morto, overo alcuno di loro degno di fede.
Item, che niuna persona, che vada ad alcuno mestiere d'alcuna persona morta di fuori di Fiorenze, possa nè debbia menare seco più che uno compagno, salvo iudice o medico ne possa menare (?), e se fosse cavaliere ne possa menare quattro, non contando famiglia d'alcuno di loro, a la pena di lire venticinque d'ogni persona che contra facesse. E che a tale mistiere non se dia nè possa dare alcuno co-miato, ma come gli uomini si pongano a sedere, stando poco, se debbia partire del detto loco senza aspettare alcuno comiato, a la detta pena, chi facesse contra.
Item, che se a caso venisse che per l'officio del detto messer Esecutore presente e chi sarà per li tempi sopra la provigione de le predette cose stanziate e ordinate, il suo notaio trovasse con dui de'suoi berrovieri almeno che se facesse contra li presenti ordini e stanziamenti, overo con-
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Fiorenze Esecutore
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