Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      INTORNO AGLI SPONSALI ED AI MORTORII. (61
      sta del detto messere Esecutore e sua famiglia, mostrino se hanno alcuna cosa disopra vietata, e se non mostrasseno in sua richiesta tengase e sia per confesso de quelle veste e cose che dirà il detto messer Esecutore e sua famiglia avere trovato. E la tal persona trovata, una o più che fosseno, debbia dire al detto officiale nome e sopranome e marito, se l'avesse, e populo, a la pena di lire cento chi facesse contra. E che tale donna trovata cogli sopradetti di vieti sia, sia detenuta in alcuna via pubblica o chiesa, e se fosse omo sia menato in forza del Comune tanto che di tal cosa trovata, secondo che parlano gli presenti ordini e provisioni, debbia fare il sodamento e faccialo pienamente. E d'ogni condennagione che il detto messer Esecutore o sua famiglia farà o facesse e con effetto risederà secondo gli ordini, debba avere soldi due per libra : de le quali cose e ornamenti trovati, vietati al detto modo, debbiase credere a lo rapportamento con iuramento con due di berrovieri e del notaio de stia famiglia che dicano che abbino trovato ; e nientemente proceda per inquisizione come a lui piace, a suo movimento overo a stanza de chi volesse denunziare, accusare overo notificare senza pagare per ciò alcuna gab., o sodare de perseguitare. Ed a ciascuna persona sia, sia licito accusare, notificare overo denunziare ogni e ciascuna persona che farà o facesse contro i presenti ordini e stanziamenti. E il Camarlingo de la camera del Comune di Fiorenza che vi sarà per lo tempo, venuta o venute le tali condannagioni in camera a le suoi mani, paghi e pagare sia tenuto e debbia al detto' messere Esecutore e sua famiglia soldi due per lira detto modo, e la quarta parte a tale accusatore che accusasse de'capitoli dove pienamente è dichiarata la quarta parte de l'accusare senza alcuna licenzia o bolletta de signori Priori di Fiorenze che per lo tempo saranno. E che niuno contadino o distrettuale di Fiorenze, sia nè possa essere condennato o molestato d'alcuna delle


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Storia dei comuni italiani
Volume Terzo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1866 pagine 566

   

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