Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
1 O'IORDINAMENTI
predette cose, se non de quelle, e quando e' fosse trovato dal detto officiale o sua famiglia detto modo. E debba e sia tenuto ispacciare ogni processo infra quindici di che verranno dal di de la prima richiesta, compitando il contadino e distrettuale infra vinti detto modo. E non possa conden-nare se non passa i cinque di il cittadino, e otto dì passati il contadino dalla prima richiesta ; e debba fare le condannagioni palesemente a ore debite nel suo palagio, e ascoltare con uno de'notari de la Camera deputati a le condannagioni, e darli a lo detto notaio in pubblica forma incontinenti anzi che elio si parti de lo suo palagio la detta condennagione, o poi che fosseno o Saranno in ciò ogni altro ordine fatto per lo Comune di Fiorenze.
Item, che il detto messere Esecutore e sua famiglia siano tenuti e debbiano scrivere ne'suoi atti e del Comune di Fiorenze ogni processo e trovamento e apportamento che se fa per lo suo officio di chi fosse trovato in alcuno divieto delle sopradette cose, infra il secondo di che seguita. E sia tenuto di dare copia d'ogni processo e atti e scritture, fatte nelle presenti cose a chi le domandasse innanzi al contestare de la lite.
Item, che il detto officiale possa condennare ogni e ciascuna persona che in sua corte celasse verità in esecuzione o processo de lo suo detto officio, o commettesse fraude o falsità, in lino in lire vinticinque ; e chi dicesse testimonianza falsa in lire cento per ogni volta, e nondimeno condennare secondo il divieto trovato. E siagli licito condennare come non servasse i suoi comandamenti intorno al detto suo officio, avendo rispetto a la qualità de la persona e de lo delitto.
Item, che al detto messere lo Esecutore sia licito co-gnoscere procedere e condennare sopra ogni e ciascuna cosa che si commettesse contra i presenti ordini o provisioni, durante il suo officio; e che a'processi e sentenzie che si
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Camera Saranno Comune Fiorenze Esecutore Comune Fiorenze Esecutore
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