Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
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STATUTO DELL' ARTE DI CALIMALA. 172
xvii. Di ritrovare le carte e letterech'apertengono all'arte, xvm. Che i consoli paghino tutto il debito dell' arte, xvaii. Della elezione del priore de'consoli.
xx. Del modo di condennare e d' assolvere.
xxi. Di riscuotere le condannagioni.
xxii. Che non si dea danno a' mercatanti.
xxiii . Di dare aiuto a' mercatanti per riavere loro pecunia, xxmi. Di racquistare i denari che 1' arte dee avere dal comune.
xxv. De'sei officiali della drapperia chiamare.
xxvi. Del giuramento degli scrivani.
xxvii. Del giuramento de' chiavarii.
xxvni. Di fare sindaco per diporre la pecunia dell' arte. xxviiii. Di dire nel Consiglio, quando i consoli adomandano assoluzione, di qual cosa vogliono essere assolti.
xxx. Di procurare che le canne e pesi si ragguaglino.
xxxi. Di agguagliare le canne alla canna del ferro, e farlasegnare in più luoghi.
xxxii. Come si renda ragione per li consoli.
xxxiii. Che i vecchi consoli notifichino a' nuovi le questioni pendenti.
xxxiiii. Di quali cose i consoli debbiano udire, xxxv. Di non fare'imposta nè prestanza all'arte, xxxvi. Che i consoli vadano a li statutari del comune, xxxvn. Che i consoli si ragunino coli' altre Capitudini per lobene del comune, xxxviil. Di non cognoscere degli eccessi commessi dal
mcccxviii indietro, xxxvn». Come si proceda nelle questioni e piati perii consoli. xl. Della pena di chi si spergiurasse. xli. Che chi non è dell' Arte, quando domanda a quellidell'arte, s'odi di stare a ragione. xlii. Che da le sentenzie de' consoli non si possa appellare, e de la pena di chi apponesse alli statuti.
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Consiglio Capitudini Arte
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