Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

Pagina (174/568)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

      STATUTO DELL' ARTE DI CALIMALA.
      173
      xliii. Di cognoscere sopra le quistioni non diffìnite. xLiin. Di producere testimoni di buona fama, e non usare carta o scritta sospetta. xlv. Di ricevere i pegni di chi non potesse pagare la pecunia.
      xlvi. De' patti e convenzioni osservare. xlvii. Della dirittura pagare de'richiami. xlvhi. De la pena di chi non pagasse il suo creditore alcomandamento de'consoli. xlviiii. Che niuno dell' arte ponga richiamo in altra corte, 'ì. Di punire chi ricorresse ad alcuno officiale per
      impedire i processi dell' arte. li. Come si proceda contra l'erede de' morti, e ne' loro beni.
      lh. Come si pruovi la redità de' morti.
      liii. Che i consoli possano cognoscere e dichiarare dellerecate delle compagnie. liiii. Che '1 debitore faccia scritte e lettere a volontà del suo creditore di quello che li dovrà dare. lv. Come si dea copia degli atti e delle scritture dell' arte. lvi. Che niuna compagnia sia obbligata per ispeziali
      debiti de' compagni. lvii. Di mandare lettere agli ostellieri d' altre terre apetizione de' nostri mercatanti. lviii. Che ciascuno compagno sia costretto in tutto per
      li debiti del compagno. lviiii. Di costringere chi ricevesse danari d' altrui a recare di ristituirglieli. lx. Delle quistioni de'compagni, consorti, e congiunti commettere.
      lxi. Che '1 notaio scriva negli atti dell' arte i richiami e processi.
      lxii. Della esecuzione delle sentenze, e comandamenti, e condannagioni.
      15"


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

   

Storia dei comuni italiani
Volume Terzo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1866 pagine 566

   

Pagina (174/568)






Liin