Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
STATUTO DELL' ARTE DI CALIMALA.
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xliii. Di cognoscere sopra le quistioni non diffìnite. xLiin. Di producere testimoni di buona fama, e non usare carta o scritta sospetta. xlv. Di ricevere i pegni di chi non potesse pagare la pecunia.
xlvi. De' patti e convenzioni osservare. xlvii. Della dirittura pagare de'richiami. xlvhi. De la pena di chi non pagasse il suo creditore alcomandamento de'consoli. xlviiii. Che niuno dell' arte ponga richiamo in altra corte, 'ì. Di punire chi ricorresse ad alcuno officiale per
impedire i processi dell' arte. li. Come si proceda contra l'erede de' morti, e ne' loro beni.
lh. Come si pruovi la redità de' morti.
liii. Che i consoli possano cognoscere e dichiarare dellerecate delle compagnie. liiii. Che '1 debitore faccia scritte e lettere a volontà del suo creditore di quello che li dovrà dare. lv. Come si dea copia degli atti e delle scritture dell' arte. lvi. Che niuna compagnia sia obbligata per ispeziali
debiti de' compagni. lvii. Di mandare lettere agli ostellieri d' altre terre apetizione de' nostri mercatanti. lviii. Che ciascuno compagno sia costretto in tutto per
li debiti del compagno. lviiii. Di costringere chi ricevesse danari d' altrui a recare di ristituirglieli. lx. Delle quistioni de'compagni, consorti, e congiunti commettere.
lxi. Che '1 notaio scriva negli atti dell' arte i richiami e processi.
lxii. Della esecuzione delle sentenze, e comandamenti, e condannagioni.
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