Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
STATUTO DELL' ARTE DI CALIMALA. 175
lxiii. Di scrivere per dono quel che si dą per merito. lxifli. Di non udire richiamo d'interesse di fuor dell'arte. lxv. Di fare il perdono dell' usure. lxvi. Di fare procuratore chi fie mandato fuor di Firenze
per le compagnie. lxvii. Che i compagni fattori, e i discepoli non possano fare fuor di Firenze altri fatti che della sua compagnia.
lxviii. Di costringere discepoli, maestri, e fattori a rendere le carte, e scritte, e ragioni a'suoi compagni. lxviiii. De'fattori, compagni, e discepoli che frodassono de' beni de la compagnia. lxx. Di rappresentare colla compagnia i doni fatti a'compagni , fattori, e discepoli. lxxi. De'compagni, fattori, e discepoli che si trovas-
sono pił ricchi che non dovessono. lxxii. Di conservare senza danno i compagni per li fattide'suoi compagni, e fattori. lxxiii. De'compagni, e fattori che debbono rendere ragione a'suoi compagni, e maestri. lxxiiii. Che i fattori, e discepoli che stanno fuori di Firenze, vegnano in Firenze a rendere ragione a' suoi maestri. lxxv. Che niuno compagno o discepolo tolga moglie fuori di Firenze.
lxx vi. Delle questioni de'salari de'fattori, e discepoli co' maestri.
lxxvii. De' discepoli che 'ntrassono in alcuna religione. lxxviii. Che i consoli portino testimonianza di coloro che sono dell'arte di Calimala.
Lxxvmi. De' patti delle botteghe e de' fondachi. lxxx. Quando il padre sia tenuto per li figliuoli. lxxxi. Di quelli che sono tenuti di rispondere sotto i consoli di Calimala.
| |
Firenze Firenze Firenze Firenze Firenze Calimala Calimala
|