Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
STATUTO DELL' ARTE DI CALIMALA. 175
lxxxu. Come le ragioni s'intendano non rinnovate. lxxxiii. Di richiedere i consolati e rettori del comune s'al-
cuno non ubbidisse a' consoli. lxxxiiii. Che quelli che cessassono, mostrino i libri dellasua compagnia. lxxxv. Come s'approvino i libri di coloro che cessassono. lxxxvi. Che alle scritte e ragioni de'libri si dea piena fede. i.xxxvii. Di non portare i libri de'mercatanti a corte di Comune.
lxxxvui. Del modo di provare i libri delle compagnie. lxxxviiii. Che i condannati paghino infra x di le loro condannagioni.
lxxxx. Della elezione di tre officiali a provvedere che sipaghi di stallaggio per le mercatanzie. lxxxxi. Di non dare diritto de' panni che si vendono. lxxxxii. Di fare registro di quello che si pagasse per cagione di rappresaglie. lxxxxi». Di non tenere fattori o discepoli se non sieno
prima sottomessi a questa arte. Lxxxxim. Di costringere Lapo di messer Falcone a rendereragione de' danari a lui pervenuti. lxxxxv. Di costringere chi non pagasse al termine, a prestare altrettanto del suo, altrettanto tempo al suo creditore.
Rubriche del secondo libro dell' Arie di Calimala.
I. De'sensali dell'arte e del loro officio, il. Della tintura della grana, e altre tinte, in. Che tutti i panni oltramontani s'allino ; e degliufficiali sopra le magagne de' panni, mi. Di non fare lega o postura, v. Come si bollino i panni che si tingono in Firenze.
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