Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
STATUTO DELL' ARTE DI CALIMALA. 176
vi. Del comandamento che si fa a' tintori, affetatori, e tiratori.
vii. Della elezione degli ufficiali a trovare modo come l'avere si possa sicuramente credere, e come s'odino tintori e altri, vili. Degli ufficiali a ordinare del prezzo delle tinture,
affetature, e tirature, vini. Che Calimala s'intenda ove è alcuno fondaco o bottega d'alcuno dell' arte.
x. Di non trarre panni fuori della finestra della bottega ;
nè atesti suoi panni con gli altri; nè raccomandi panni venduti a taglio, e altre cose.
xi. Degli ostellieri fiorentini che stanno oltremontimerchati di panni.
xii. Come si misurino i panni.
xiii. Di taccare i panni fiamminghi e brabanzoni delvero costo.
xml. Di non vendere panni d'una terra per panni d' altra terra.
xv. Che i panni si tegnano taccati dal vero costo contacche e con le scritte.
xvi. Che niuno segni panni o torselli d'altro segno chedel suo.
xvii. Che ogni rifacimento s'abatta del costo de'panni.
xviii. Che in ogni mercato si dea il danaio di Dio. xvini. Del termine che si dà ne'mercati a mostra o a lettera.
xx. Di non vender panni se non d' oltremonti.
xxi. Di non vender panni se non a fiorini.
xxii. Della pena dello spergiuro, e come si procedacontra chi si spergiura, xxiii. Di richiedere chi facesse dell' arte di Calimala che
giuri all' arte di Calimala. xxuii. Di chi avesse parte in due compagnie.
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