Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
STATUTO DELL' ARTE DI CALIMALA. 177
xxv. Che niuno giuchi in alcuna bottega o fondaco, ed'altre cose che sono tenuti d'osservare chi giace nelle botteghe di Calimala.
xxvi. Di coloro che s'intendono esser dell'arte di Cali-
mala.
xxvn. Di quelli che venissero di nuovo all' arte di Cali-mala.
xxvm. Che niuno entri mallevadore in alcuna corte di Comune.
xxvmi. Che i fondachi e botteghe di quest' arte si chiudano quando alcuno dell'arte morisse.
xxx. Della pena di chi non ubbidisse i comandamentide' consoli.
xxxi. Della pena di chi dicesse villania o offendesse al-
cuno nella corte de'consoli.
xxxii. Come si pruovi se alcuno negasse d'essere dell'artedi Calimala.
xxxiii. Che niuno mandi a vender panni fuori di sua bot-
tega.
xxxiiii. Delle recate de' compagni delle compagnie di Calimala fare.
xxxv. Che niuno faccia lega o postura di vendaggio.
xxxvi. Che non si faccia alcuna imposta o prestanza all' arte, xxxvn. Di racquistare la libertà e la iurisdizione dell'arte. xxxviii. Che dove dice pena di spergiuro, dica pena Se. XI. xxxvnii. Che i consoli procaccino che l'ufficiale di Calimala
e '1 suo fante possano portare 1' arme. xl. Che niuno faccia segnale d'altrui nelle sue merca-
tanzie o cose. xli. Di procedere contra chi gravasse e' mercatanti indebitamente.
xlii. Che si scrivano nella matricola quelli che sono dell' arte.
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