Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      STATUTO DELL' ARTE DI CALIMALA. 177
      xxv. Che niuno giuchi in alcuna bottega o fondaco, ed'altre cose che sono tenuti d'osservare chi giace nelle botteghe di Calimala.
      xxvi. Di coloro che s'intendono esser dell'arte di Cali-
      mala.
      xxvn. Di quelli che venissero di nuovo all' arte di Cali-mala.
      xxvm. Che niuno entri mallevadore in alcuna corte di Comune.
      xxvmi. Che i fondachi e botteghe di quest' arte si chiudano quando alcuno dell'arte morisse.
      xxx. Della pena di chi non ubbidisse i comandamentide' consoli.
      xxxi. Della pena di chi dicesse villania o offendesse al-
      cuno nella corte de'consoli.
      xxxii. Come si pruovi se alcuno negasse d'essere dell'artedi Calimala.
      xxxiii. Che niuno mandi a vender panni fuori di sua bot-
      tega.
      xxxiiii. Delle recate de' compagni delle compagnie di Calimala fare.
      xxxv. Che niuno faccia lega o postura di vendaggio.
      xxxvi. Che non si faccia alcuna imposta o prestanza all' arte, xxxvn. Di racquistare la libertà e la iurisdizione dell'arte. xxxviii. Che dove dice pena di spergiuro, dica pena Se. XI. xxxvnii. Che i consoli procaccino che l'ufficiale di Calimala
      e '1 suo fante possano portare 1' arme. xl. Che niuno faccia segnale d'altrui nelle sue merca-
      tanzie o cose. xli. Di procedere contra chi gravasse e' mercatanti indebitamente.
      xlii. Che si scrivano nella matricola quelli che sono dell' arte.


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Storia dei comuni italiani
Volume Terzo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1866 pagine 566

   

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