Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
STATUTO DELL' ARTE DI CALIMALA. 179
xvii. Di fare cassare tutte lettere impetrate contra ledette case e opere, xvm. Come i consoli intendano a' fatti delle dette case
poste a la difensione dell' arte. xviiii. Della elezione de' depositarli, e del loro officio.
xx. Come i consoli si ratinino a trattare dell' utilità
dell'opere e magioni poste a loro guardia, e de' mangiari per ciò ordinati.
xxi. Che la famiglia della Podestà guardi la chiesa disan Giovanni per la Epifania.
xxii. Che i pali offerti a san Giovanni si scrivano.
xxiii. Di ritrovare i libri dell'opera e della chiesa san Gio-
vanni.
xxiiii. Di procacciare che l'opra di san Giovanni sia esenta.
xxv. Che i Marignolli isgonbrino certo terreno.
xxvi. Della chiamata de'quattro ufficiali sopra i fatti del-
l'opera di san Giovanni, e di san Miniato, e della loro balia.
xxvii. Degli ufficiali a provvedere e procurare dell'offertedi san Giovanni.
xxviii. Come si resista a chi facesse novità alle cose sot-
toposte all' arte. xxviiii. Che alcuno non sottoposto all' arte non venda panni oltramontani.
xxx. Del registro ove si scrivano i debiti delle case po-
ste a guardia dell' arte.
xxxi. Di menomare la condannagione di Tano Chiarissimi, xxxu. Che '1 suggello dell'arte si faccia d'ariento. xxxiii. Di racconciare la colonna della piazza di san Giov. xxxiiii. Di certe limosine.
xxxv. Del taccare de'panni oltramontani.
xxxvi. Ordine fatto per gli ufficiali de la drapperia sopradetta materia per vigore del detto capitolo, xxxvn. Di scrivere lo statuto in volgare.
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Podestà Giovanni Epifania Giovanni Gio- Giovanni Marignolli Giovanni Miniato Giovanni Tano Chiarissimi Giov
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