Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
STATUTO DELL' ARTE DI CALIMALA.
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rale Consiglio sarà deliberato e fermato, cosi i Consoli facciano osservare. E se petizione alcuna a' Consoli si desse che toccasse privata persona, debbiasi ponere ad alcuno de'detti Consigli, e secondo che per le due parti, o più d' alcuno de' detti Consigli si delibererà a segreto scrutinio a fave nere e bianche, cosi si debbia osservare. E per li Consoli o maggiore parte di loro insieme col Consiglio generale si possa fare Sindaco dell' Arte a fare tutti i fatti dell'Arte e delle cose che sono al reggimento e governa-mento dell' Arte, o de Consoli di Calimala, e massimamente dell' opera di santo Giovanni, e dell'opera di san Miniato a Monte, e della magione di san Sebio.
V.
Che proposta perduta in Consiglio non si rimetta ; e che ninno sia in Consiglio ove si tratti de' suoi fatti.
Se niuna petizione o proposta o altro fatto che si ponesse a Consiglio dell'Arte una volta, o vinta o perduta che fosse, si possa ponere più al Consiglio dell'Arte, a tutto il tempo di quello consolato per diretto o per indiretto modo , a pena di soldi cento per ciascuna volta per ciascuno Consolo che contra ciò facesse. E che neuna persona possa essere presente in alcuno pubblico Consiglio della detta Arte ove si trattasse o facesse'alcuna cosa de' suoi fatti, o di sua compagnia, o d'alcuno suo compagno; ma possa essere nel Consiglio innanzi alla proposta, e ivi dire a'Consiglieri'ciò che gli piaccia, e incontanente appresso partirsi; e i Consoli quello cotale facciano partire incontanente del Consiglio ; la qual cosa se non facessono , il notaio di ciò neuna scrittura o riformagione ne scriva, e se la scrivesse non vaglia.
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