Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
180 STATUTO DELL'ARTI; DI CALIMALA.
altro officio nè per altra cagione lasceranno che noi facciano incessatamente senza licenzia de' compagni e di sei mercatanti di Calimala di diverse sei botteghe. E che non anderanno fuori della cittade e contado di Firenze senza licenzia, se non fosse per cagione d'orazione divina, o per fatti di questa Arte, o del Comune di Firenze. E che non consiglieranno ne' Consigli del Comune di Firenze siccome Consoli per 1' Arte di Calimala se prima noi deliberassero tra loro, e col Consiglio speziale e generale della detta Arte, a pena lib, venticinque in ciascuno caso. E che di due in duoi mesi si faranno leggere i capitoli di questo Statuto se acconciamente poteranno senza frode, acciò che gli abbiano meglio a memoria. E per saramento el notaio de' consoli ogne mese riduca a memoria loro quello che egli hanno a fare. E se i Consoli le dette cose non facessono, siano puniti in soldi quaranta per ciascuno, e per ogni volta.
Vili.
Dell' ufficio e ginramemto del Camarlingo dell' Arie.
Il Camarlingo dell' Arte di Calimala sia tenuto di salvare e guardare tutto quello che alle sue mani verrà per cagione del suo officio, e frode non commettere in ispen-dere o ricevere : e finito 1' officio suo, rendere e mostrare ragione del suo camarlingato, e assegnare al nuovo Camarlingo ciò che gli soperchierà, et infra xv di di gennaio dare a Consoli sicurtà di lib. cinquecento d' osservare le dette cose ; la quale se non desse sia casso dall' officio ; e' Consoli facciano chiamare un altro in suo luogo il quale dea la detta sicurtà. E ciascuno, si el primo come quello che poi fosse eletto e chiamato, sia costretto a giurare e ricevere e fare l'officio colle pene e costringimenti bisognevoli.
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