Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
STATUTO DELL' ARTE DI CALIMALA. 191
E sia tenuto il Camarlingo per tutto il mese di gennaio vendere tutti i pegni che da' vecchi consoli o Camarlingo rassegnati gli saranno, richiesto prima il signore del pegno, e aspettato per tre di. Il quale Camarlingo abbia per suo salario di tutto 1' anno la vigilia della pasqua di Natale mezza libbra di zafferano, due libre di pepe, sei scodelle, e una tafferia, e altrettanto la vigilia della pasqua di Risorresso, e nullo altro salario abbia o riceva per alcuno modo. E se '1 Camarlingo andasse fuori di Firenze per istare più di xv dì, debbia anzi che vada sustituire vice-camarlingo, di volontade e in presenza de'Consoli, il quale piaccia a'Consoli ; e se così non facesse, allora i Consoli sostituiscano un altro in suo luogo, sì veramente che a neuno si dea salario, se non per rata di tempo. E 'I Camarlingo non possa fare alcuna spesa da cento soldi in su sanza licenzia de'Consoli e del Consiglio generale, e da indi in giù sanza licenzia dello speziale Consiglio, se non fosse determinata per forma d'alcuno capitolo di questa Arte. E sia tenuto il Camarlingo di rassegnare alla fine del suo officio a'Consoli i libri dell'entrate e spese del suo tempo, altrimente la sua ragione non si riceva; i quali libri in perpetuo si debbiano guardare sotto l'Arte predetta.
Villi.
Della chiamata del Notaio della inquisizione, e del suo sindacato e divieto.
Per manifesta utilitade de' mercatanti di Calimala e per conservazione de' capitoli dello Statuto della detta Arte, proveduto e ordinato è che 1' Arte di Calimala abbia un savio e discreto Notaio per termino d' un anno incominciando a di otto di settembre, con quello salario che a lui sarà ordinato per forma della sua chiamata. Il quale salario gli
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