Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      180 STATUTO DELL'ARTI; DI CALIMALA.
      andare nell'ambasciate per gli fatti dell'Arte e de'mercatanti di Calimala se detto gli Consoli col consiglio di xu mercatanti di diverse xn botteghe di Calimala in concordia, o perle due parti di loro. E per quelli Consoli e consiglieri o per le due parti di loro s' ordini il salario a quello Notaio di cotale andata. E1 detto Notaio sia tenuto di fare osservare per gli uomini di questa Arte tutti gli Statuti e capitoli di questa Arte. E tutti gli uomini di questa Arte, e a questa Arte sottoposti, siano tenuti e debbiano ubidire alle richieste e comandamenti che si faranno per lo detto Notaio, per lo messo della detta Arte di parte del detto Notaio, a pena di soldi quaranta per ciascuno e per ogne volta, nella quale pena il detto Notaio possa condannare ciascuno che non ubidisse. E1 detto Notaio per osservanza de' detti capitoli sia tenuto e debbia fare inquisizione, ogne mese una volta, contra ciascuna persona di questa Arte che facesse contra alcuno capitolo di questa Arte, nel quale fosse apposta alcuna pena, e per osservanza d' essi. E neente meno sia tenuto di fare inquisizione, la quale è commessa a fare a' Consoli di queste Arte per forma d' alcuno Statuto della detta Arte, e contra ogne persona di cui per forma d'alcuno Statuto di questa Arte si può fare alcune dinunzia o accusa, a pena di lib. xxv, quali gli siano ritenuti del suo salario per li sindaci della detta Arte, se la detta inquisizione non facesse ogne mese come detto è. E i sindachi dell' Arte sieno tenuti di cercare gli atti suoi se servato sarà per lui 1' ordine della detta inquisizione, e se '1 detto Notaio non 1' avesse fatto, condannarlo come detto è. E fatta cotale inquisizione e recata in iscritta, incontanente senza indugio il detto Notaio dinanzi al Consiglio di sette mercatanti risi-denti, e non fattori, e de' quali non sia alcuno compagno, o della compangnia di coloro contra cui fosse fatta la inquisizione. I quali consiglieri si chiamino per gli detti Consoli a petizione del detto Notaio incontanente, quante volteSloria ilei Comuni ital. — 3. (Documenti.) 17


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Storia dei comuni italiani
Volume Terzo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1866 pagine 566

   

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