Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      191 STATUTO IJIÌLL' AKTE 1)1 CALIMALA.
      ne fossero richiesti, nel luogo diputato al detto Notaio. E debbia il Notaio a'detti consiglieri leggere e recitare la detta inquisizione per ordine ; la quale letta e ricevuto saramento corporale da' detti sette consiglieri di consigliare bene e lealmente, a pena di soldi cento, si debbia fare tra loro segreto scrutinio a fave nere e bianche; e se per la maggiore parte de' detti consiglieri sarà vinto al detto scrutinio che la detta inquisizione sia sulfìcenle, incontanente il detto Notaio dinanzi a'Consoli, e xn mercatanti di Calimala che si chiamino per gli Consoli, debbia leggere e recitare la detta inquisizione approbata per lo Consiglio de'detti vii mercatanti non recitando i nomi loro. Salvo che chi si trovasse colpevole per la sua confessione, sanza ponere la inquisizione al consiglio de'detti sette, sia condannato per gli Consoli secondo la sua confessione, a richiesta del detto Notaio. E tal inquisizione fatta, approvata al detto modo, letta e recitata dinanzi a'detti Consoli e xn mercatanti, Consoli incontanente facciano formare la condannagione di coloro contra cui sarà fatta la inquisizione, condannando quelli cotali e ciascuno di loro nelle pene che si contengono negli Statuti della detta Arte, contra li quali Statuti si troveranno avere fatto cotali, contra cui tale inquisizione sie fatta. La quale condannagione se i Consoli non facessono, il detto Notaio condanni i detti Consoli in lib. x per ciascuno. E neentemenó siano tenuti i Consoli di fare la detta condannagione; e se la detta condannagione non facessono, possa il detto Notaio anche e più volte condannare i detti Consoli in lib. dieci per ciascuno di loro. E abbiasi per convinto e per confesso il contumace contra cui si procedesse per li Consoli o per lo Notaio predetto ; e siccome confesso, debbia essere condannato nelle pene che si contengono negli Statuti, se richiesto per lo messo della detta ArCè, non comparisse infra quindici die, se fosse nella cittade o nel contado di Firenze in sua libertade. E qualunque volta


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Storia dei comuni italiani
Volume Terzo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1866 pagine 566

   

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