Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
STATUTO DELI.'ARTK DI CALIMALA.
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XV.
Di conducere casa per la corte de Consoli di Calimala.
Statuto e ordinato è che i Consoli di Calimala con consiglio di sei mercatanti di diversi fondachi e botteghe e compagnie, ciascuno anno possano conducere a pigione per la detta Arte, casa o vero bottegha o luogo soflficiente, ove i Consoli e officiali della detta Arte stiano a fare lo loro ufficio, in che ispendere possano per la detta Arte infino in venticinque fiorini d'oro per anno e non più ; la quale pigione lo Camarlingo della detta Arte possa e debbia pagare.
XVI.
Della elezione degl' Arbitri per correggere gli Statuti dell' Arte.
Duo di entrante lo mese di dicembre, ciascuni due anni, e anzi che i nuovi Consoli si chiamino, ovvero ciascuno anno, se parrà utile e bisognevole al Consiglio generale dell'Arte (il quale Consiglio fiano tenuti di fare entrante lo mese di dicembre) chiamino i Consoli sei degli assidui mercatanti di Calimala di diverse sei botteghe, li quali siano veri guelfi e amadori di Santa Chiesa di Roma, i quali siano arbitri e statutarii, e abbiano balia di fare correggere e mutare lo presente Statuto, e giugnere e menomare e di nuovo fare per loro medesimi, e non per altri nè con altri in alcuno modo, secondo che a loro parrà che abbisogni. E vaglia quello che per le due parti di loro o più, fatto sarà nelle dette cose.1 E le petizioni che si
1 Postilla marginale scritta net -1556. « In quanto quello che per loro fie fatto, non sia contra gli Statuti dell' Arte predetta ; e lo aomigliaute s'intenda che anche fossero scritte somiglianti parole. »
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