Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
STATUTO DELI.'ARTK DI CALIMALA. 204
mente sodisfaccia a ciascuno altro Notaio delle carte e lettere che si ricoglieranno da lui. E se gli detti Consoli ciò fare non facessono nel detto tempo, perdano lo lor salario, e di ciò non possano essere prosciolti, nè demandare assoluzione. Le quali cose, così fatte e registrate, guardinsi per lo Camarlingo dell' Arte in una cassa, acciò che sempre se ne possa aver copia ; e debbiale ciascuno Camarlingo rassegnare al suo successore che sarà dipo' lui per carta piuvica, la quale fare sia tenuto 1' officiale della detta Arte.
XVIII.
Che i Consoli paghino tutto il debito dell' arte.
Item: anche siano tenuti i nuovi Consoli pagare interamente tutto el debito che a loro sarà lasciato da' vecchi Consoli e Camarlingo. E anzi calen di giugno, secondo eh'è usanza, facciano ragunare lo Consiglio generale, e dinanzi a loro dichiarare lo debito dell'Arte, e proponere e consiglio adomandare, onde, quando, come, e per cui si paghi, e come per le due parti del detto Consiglio sarà ordinato cosi s' osservi ; e che i Consoli siano tenuti e debbiano ciò mandare ad esecuzione e a compimento nel tempo del loro ufficio, a pena di lib. diece di fiorini piccioli per ciascuno.
XVIUI.
Dell' elezione del Priore de Consoli.
Debbiano i Consoli avere e chiamare un Priore di loro medesimi, lo quale Priore possa de' fatti del consolato e della mercatanzia comandare ; e gli altri si Consoli come mercatanti siano tenuti ubbidire a' suoi comandamenti intorno alle dette cose, salvi capitoli di questa Arte: lo suo
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