Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
STATUTO DELL' ARTE DI CALIMALA. 205
officio uno mese, E se lo Priore non potesse essere alle cose che occorrono di fare, debbia commettere la vece sua e officio a uno de' compagni Consoli, lo quale in ogni cosa tenga luogo di priorato. E se '1 Priore de' Consoli non volesse proponere gli fatti che toccano alla detta Arte, ovvero altra singulare persona, caggia cotale Priore in pena di lib. xxv se richiesto sarà che proponga per lo Notaio dell'Arte. La quale richiesta lo detto Notaio fare sia tenuto, ovvero per altrui per piuvica carta. E neentemeno ciascuno degli altri Consoli sia tenuto sotto la detta pena, se richiesto ne sarà, in luogo del detto Priore proponere ogni cosa che appartenga alla detta Arte, overo singulare persona, come detto è di sopra. E che in luogo del detto Priore sia avuto ciascuno consolo, e ciò che proporranno, vagliano e tengano così come se per Io detto Priore proposte fossero.
XX.
Del modo di condannare e d'assolvere.
Di due in due mesi almeno, e quante volte vorranno, debbiano i consoli fare condannagioni, e assolvigione epro-sciogligione : nel Consiglio generale o vero speciale, sieno veramente tenuti, il sezzaio mese del loro officio anzi l'uscita loro, le condannagioni del loro tempo ricogliere, procedendo contra i condannati e loro beni, e contra i loro compagni, e Chiavari, e scrittori, e contra quelli che hanno de' loro denari e cose quandunque e comunque vorranno a loro arbitrio. E se i Consoli ciò lasciassono di fare siano condannati per gli sindachi nel doppio.
Storia dei Comuni ilal. — 3. (Documenti.)
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