Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
STATUTO DELI.'ARTK DI CALIMALA. 207
ne sopra le dette cose o alcuna di quelle tenere consiglio, e se di ciò o alcuna petizione ricevessero o consiglio tenes-sono, ciò che si facesse non vaglia, anzi sia di neuno valore. E queste cose abbiano luogo nelle condannagioni fatte e che si faranno. E i Consoli facciano un registro di tutte le condennagioni fatte dal sopradetto tempo in qua, e che da quinci innanzi si faranno. E '1 notaio dell' Arte lo detto registro fare sia tenuto per saramento. E '1 notaio delle inquisizioni sia tenuto tutte le condannagioni che si faranno per lui ricogliere e fare pagare al Camarlingo dell'Arte nel tempo del consolato che fatte fossono le dette condannagioni, overo poscia per uno mese a pena di lib. diece di fiorini piccioli.
XXII.
Che non si dea danno a' mercatanti.
Qualunque cittadino o distrettuale di Firenze, che sia tenuto a questa Arte, avesse fatto o facesse alcuna cosa per la quale nella strada francese o in quella di Roma o di Puglia o di Vinegia o d'altri qualunque luoghi, overo in quelli luoghi alcuno danno si facesse a'mercatanti, overo mercatanzia in comune, overo ad alcuno mercatante, e questo ci sarà denunziato per scrittura, richiederemo quello cotale che da ciò si parta e stea a' nostri comandamenti, e sopra ciò procederemo e giudicheremo come vederemo che si convenga. E se a' nostri comandamenti tornare e stare non vorrà, procederemo contra lui e suoi divietandoli dall'Arte, partendoli da'compagni, condannando e ogne cosa facendo che alle sue opere vedremo che si convenga e abbisogni. E se alcuno sottoposto o non sottoposto all' Arte di Calimala avesse comperato o comperasse da qui innanzi in qualunque terra, luogo overo provincia alcuno
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