Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
208 STATUTO DELL'AIITE DI CALIMALA.
dazio, pedaggio overo gabella, overo alcnna altra cosa, overo azione che tornasse in danno de'mercatanti della detta Arte, i Consoli alle spese della detta Arte facciano quelli che cotali compere avessono fatto o facessero accusare e condannare e loro podere per gli reggimenti di Firenze, per saramento e a pena di lib. xxv per ciascuno Consolo, se le predette cose fare non curasse se a loro o ad alcuno di loro denunziate saranno le dette cose ; e 1' officiale dell' Arte sia tenuto di condannare i detti Consoli alla detta pena.
XX11I.
Di dare aiuto a'mercatanti per riavere loro pecunia.
Se alcuno de' nostri mercatanti dee o doverà ricevere alcuna cosa da alcuno di fuori di Firenze e del distretto, e quello non potesse riavere, ovvero che nella terra del debitore suo non potesse avere piena iustizia siano tenuti i Consoli per loro medesimi e per altri qualunqui a cotale nostro mercatante dare aiuto, consiglio e favore, si contra lo debitore come contra gli uomini della sua terra; e, a volontà e richiesta di colui che dovesse ricevere, stagire e prendere le persone e' beni loro nella cittade e distretto di Firenze, e ad altre cose procedere secondo che vedranno che bisogni. E se avvenisse che alcuno de' detti nostri mercatanti ricevesse danno in alcuna terra oltra la valuta di lib. cento, siano tenuti i Consoli a sua richiesta di mandare uno ambasciadore per ricoverare quello danno; e '1 detto ambiascadore abbia dal Camarlingo di questa Arte per sè e tre cavalcadure soldi quindici ogni die fino in lib. venti. E se '1 detto salario non fosse sofficiente, debbiasi compiere per colui in cui servigio dovrà ire. E chiunque an-derà fuori di Firenze per fatto della comunità della merca-tanzia di Calimala, abbia dal Camarlingo ciascuno die li-
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