Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
STATUTO DELL' ARTE DI CALIMALA. 209
vra una. E se andasse pur con un cavallo, abbialo di soldi dodici e non più. E se ad alcuno de' detti mercatanti fosse alcuno furto fatto, i Consoli siano tenuti, per lutti i modi che potranno, aiutarlo in corte e fuori di corte cacciando e divietando il ladro e' suoi compagni e aiutatori e altre cose più aspre facendo contra loro, secondo che a' detti Consoli piacerà. E se avvenisse che alcuno de' nostri mercatanti fosse rubato, o tolto sue mercatanzie, o fattoli alcuna forza in qualunque luogo e per qualunque persona o luogo, siano tenuti i Consoli, se di ciò saranno richiesti dallo ingiuriato e dannificato e gravato, di darli in ciò aiuto consiglio e favore. E se bisognerà e sarà degno di grazia e non sofficiente alle spese, darli ambasciadori fin in somma di lib. xxv di piccioli, di consiglio impertanto e di licenzia del Consiglio generale dell'Arte di Calimala. E se ad alcuno on-dunque sia, fatta fosse nella cittade di Firenze o nel distretto alcuna preda o roberia, siano tenuti i Consoli a petizione di colui che avesse ricevuta la ingiuria, se a' Consoli parrà che '1 abbia ricevuta contra giustizia ed equità, di darli nella corte e fuori della corte de' Consoli consiglio, aiuto e favore.
xxnn.
i '• iDi raquistare i denari che V Arte dee avere dal Comune.
Procurino e studino i Consoli a loro podere col reggimento e col Comune di Firenze che rendano a' mercatanti di Calimala certe quantità di denari, le quali in qua dietro prestarono al Comune e popolo di Firenze.
18* t
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