Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
statuto dell' arte di calimala. 211
sono per lo tempo, e se contra facessero in alcuna cosa non vaglia, ma sia per neente. E sieno tenuti i detti sei Officiali della drapperia una volta almeno nel tempo di ciascuno consolato, Tagunarsi co'cinque Officiali della mercatanzia e cogli officiali dell'altre Arti a trattare e ordinare de'cammini e de'viaggi delle mercanzie, é onde e come, secondo che più utilemente parrà loro per le mercanzie e mercatanti ; e secondo che ordineranno cosi s' osservi.
XXVI.
Del Giuramento degli Scrivani.
Statuto è che '1 Notaio dell'inquisizione sia tenuto di fare richiedere gli mercatanti di ciascuna compagnia, e facciasi dare per iscritto coloro che servano ne' libri e quaderni delle ragioni delle loro compagnie; i quali scrivani faccia giurare di osservare li statuti dell' Arte e comandamenti de' Consoli ; e ciò facciano del mese di gennaio infra otto die dal di che fie loro comandato. E chi non volesse giurare, sia condannato in livre diece, e sia casso e divietato della detta Arte. E neuno possa scrivere ne* libri delle ragioni dell'Arte e compagnie di Calimala, d'avere a dare o a ricevere, se non giurasse e avesse giurato sotto i Consoli per tutti i fondachi e botteghe e compagnie di Calimala: e di ciò facciano inquisizione lo primo mese del loro officio. E chiunque scrive ne'detti libri e ragioni, sia tenuto di scrivere diligentemente e a buona fede la ragione, dinanzi a colui a cui tocca, anzi che esca della bottega, se vorrà dimorare, e se no incontanente senza alcuno indugio scrivendo i nomi e soprannomi e die e termini e ogni cosa diligentemente per ordine sicché sempre si possa trovare la verità del fatto. E simileinente chiunque riceverà di fuori di Firenze alcuna credenza non iscritta in altro luogo, overo
| |
Officiali Tagunarsi Officiali Arti Giuramento Scrivani Notaio Arte Consoli Arte Arte Calimala Consoli Calimala Firenze
|